(massima n. 1)
In tema di contrabbando, la declaratoria di abitualitā č regolata dall'art. 297 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, con una disciplina che presenta particolaritā strutturali rispetto a quella fissata, in via generale, dagli artt. 102 e 103 c.p. Tale particolare disciplina pone una presunzione ex lege che vincola la discrezionalitā del giudice, per cui questi, una volta verificata l'effettiva sussistenza della condizione di recidiva specifica normativamente stabilita, ha l'obbligo della dichiarazione ed č privato del potere di effettuare qualsiasi valutazione in ordine alla personalitā dell'imputato ed alla gravitā delle violazioni precedentemente commesse.