(massima n. 1)
L'interdizione temporanea dall'esercizio della professione, conseguente ad ogni condanna per delitti commessi con l'abuso di una professione riguarda nel suo complesso l'attività il cui legittimo esercizio esige una speciale abilitazione e non soltanto il settore specializzato in cui essa viene in concreto espletata. (Nella specie è stato rigettato il ricorso di un medico odontoiatra — condannato per il reato di cui agli artt. 110-348 c.p., per avere consentito ad un odontotecnico l'attività di medico odontoiatra presso il proprio studio dentistico — il quale deduceva in violazione dell'art. 31 c.p. per essere stata inflitta l'interdizione temporanea dalla professione di medico-chirurgo anziché dall'attività di odontoiatra).