(massima n. 1)
La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ex art. 31 c.p. consegue ad ogni condanna per il delitto di violazione dei sigilli commesso dal custode, rientrando questo tra i delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio per i quali l'art. 31 c.p. prevede la detta interdizione.