(massima n. 1)
La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici č applicabile in caso di condanna per un reato di falso commesso da un pubblico ufficiale, anche se non sia stata contestata la circostanza aggravante dell'abuso di pubblica funzione di cui all'art. 61, n. 9, c.p., trattandosi di pena accessoria relativa "ope legis" a tutti i reati commessi in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.