(massima n. 1)
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 c.p., con riferimento all'art. 3 Cost., è manifestamente infondata, posto che la violazione dell'art. 3 Cost. può ravvisarsi soltanto quando, in difetto di una giustificazione del precetto ragionevole e desumibile da esigenze obiettive, la norma determina non consentite situazioni di privilegio o di svantaggio, e che siffatte situazioni non si possono verificare qualora il legislatore stabilisca minimi edittali delle pene al di sotto dei quali, nei confronti di tutti, è vietato di scendere da parte del giudice, ancorché concorrano eventuali circostanze attenuanti.