(massima n. 1)
Ai fini della riattivazione del giudizio di cassazione sospeso in pendenza di quello di revocazione avverso la medesima sentenza, non è necessaria l'istanza di riassunzione di cui all'art. 297 c.p.c., in quanto il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso di ufficio il cui concreto esercizio può essere sollecitato dalla parte interessata anche con una mera segnalazione informale della cessazione della causa di sospensione, non collegata all'osservanza dei termini stabiliti dalla legge per il diverso caso della riassunzione del processo sospeso.