(massima n. 1)
L'art. 11, comma secondo, c.p., nel condizionare alla richiesta del ministro della giustizia la rinnovazione del giudizio nel territorio dello Stato per i delitti commessi dal cittadino all'estero, richiede un plus rispetto alle altre condizioni previste negli artt. 7, 8, 9 e 10 da esso richiamati. Ne consegue che, per la procedibilità dell'azione in ordine ai delitti indicati nell'art. 9, comma primo, c.p. (tra i quali rientra quello dell'art. 71 L. 22 dicembre 1975, n. 685), occorre, oltre alla richiesta del ministro, anche la condizione della presenza del cittadino nel territorio dello Stato. Ciò determina l'applicabilità del secondo comma dell'art. 128 c.p. e, quindi, l'operatività del maggior termine di decorrenza di tre anni per la richiesta del ministro nel caso di cittadino già giudicato all'estero.