(massima n. 1)
Il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino italiano non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per lo stesso fatto, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del ne bis in idem internazionale. La richiesta del Ministro di grazia e giustizia, quale condizione di procedibilitā in Italia, nei confronti del cittadino o dello straniero giā giudicato all'estero, č imposta, a norma degli artt. 11, secondo comma, c.p., soltanto nelle ipotesi, espressamente richiamate dalla disposizione, previste dai precedenti artt. 7, 8, 9 e 10 che concernono il delitto commesso interamente all'estero. Ai sensi dell'art. 11, primo comma, c.p., non č richiesta, invece, alcuna condizione di procedibilitā per la rinnovazione del giudizio in ordine al reato commesso in Italia. E, invero, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, c.p., quando č ivi avvenuta, in tutto o in parte, l'azione o l'omissione che lo costituisce.