(massima n. 1)
L'art. 11 comma secondo, c.p., in quanto consente la rinnovazione del giudizio per determinati fatti gią giudicati all'estero, non contrasta con gli artt. 10 comma primo e 24 comma secondo Cost., asseritamente violando il principio dell'irripetibilitą del giudizio penale, da osservare, quale norma internazionale generalmente riconosciuta ai sensi del citato art. 10 comma primo Cost. e ponendosi altresģ in contrasto con il diritto inviolabile dell'uomo ad un processo giusto.