(massima n. 1)
L'ignoranza inevitabile della legge penale č configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di leggerezza, possa essere mosso all'imputato per avere egli fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge. (Fattispecie relativa ad imputato che aveva scaricato nelle acque di un canale i reflui derivanti dalla propria attivitą produttiva ed era stato assolto dal giudice di merito per avere commesso il fatto in stato di ignoranza inevitabile della legge penale ingeneratogli dalla oscuritą e difficoltą interpretativa della legislazione in materia e dai relativi contrasti giurisprudenziali circa la natura civile o produttiva degli insediamenti. La Corte di cassazione nell'annullare tale decisione ha osservato che quanto allegato avrebbe al pił potuto ingenerare dubbio sulla qualifica dell'insediamento di cui l'imputato era a capo, risolvibile con l'ausilio di esperti, ma non dargli la certezza che si trattasse di un insediamento civile al quale fosse consentito rimettere in acque superficiali scarichi inquinanti).