(massima n. 1)
Poiché lo scopo della L. 4 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale) è quello di tutelare la par condicio di coloro che concorrono nella competizione elettorale, l'art. 8, comma 3 della legge punisce non solo chiunque affigge manifesti elettorali fuori delle superfici globalmente destinate alla propaganda elettorale, ma a maggior ragione, punisce anche chiunque affigge manifesti dentro quelle superfici globali e tuttavia fuori della specifica superficie assegnata alla lista o al concorrente uninominale propagandato dal manifesto affisso. (Nella specie, la Suprema Corte ha altresì osservato che «non può ritenersi errore scusabile sulla interpretazione della norma incriminatrice quello in cui sarebbero incorsi gli imputati: è nozione di comune esperienza che gli «attacchini» elettorali sono adeguatamente edotti sulle norme da osservare per le affissioni; e che se essi violano tali norme, le violano coscientemente o comunque per ignoranza non scusabile»).