(massima n. 1)
L'errore di diritto scusabile, in quanto dovuto ad ignoranza Ģinevitabileģ della legge penale nella sua esatta delimitazione e nel suo preciso significato (alla stregua di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988 n. 364, dichiarativa della parziale illegittimitā costituzionale dell'art. 5 c.p.), č configurabile solo in presenza di una oggettiva e insuperabile oscuritā della norma o del complesso di norme da cui deriva il precetto penalmente sanzionato; condizione, questa, che non si verifica nel caso di cui al combinato disposto degli artt. 2 comma terzo, 11 e 23 della L. 18 aprile 1975, n. 110, in forza del quale costituisce delitto la detenzione di un'arma ad aria compressa (nella specie trattavasi di una carabina), non sottoposta, entro il termine di legge, alle prescritte operazioni di immatricolazione.