(massima n. 1)
La esclusione della colpevolezza nelle contravvenzioni non può essere determinata dall'errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, quindi, dal mero errore di interpretazione, che diviene scusabile quando è determinato da un atto della pubblica amministrazione o tragga la convinzione della correttezza dell'interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta.