(massima n. 1)
L'ignoranza della legge penale, l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla sua volontā. Ne consegue che non č sufficiente ad integrare gli estremi della scriminante il comportamento passivo dell'agente, essendo invece necessario che questi si attenga con l'ordinaria diligenza all'obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non scriminare l'agente dall'aver dichiarato falsamente alla Capitaneria di porto di essere in possesso dei requisiti morali richiesti dal D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, il fatto che sul modulo prestampato predisposto dalla P.A. fosse richiamato genericamente il suddetto regolamento, senza citarne gli estremi).