(massima n. 1)
L'ordine, impartito nel corso di un giudizio civile ad un istituto di credito, di esibire copia di un assegno bancario, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., č rimesso alla discrezionalitā del giudice del merito, anche in relazione all'accertamento del necessario requisito della indispensabilitā, e non trova limiti nel rispetto del segreto bancario, in quanto l'unico limite opponibile a detto provvedimento č quello posto per l'ispezione di cose dall'art. 118 c.p.c. (espressamente richiamato dal citato art. 210 c.p.c.), costituito dalla mancanza di un grave danno per la parte o per il terzo e della esigenza di non violare uno dei segreti previsti negli artt. 351 e 352 c.p.p. (tra i quali non č ricompreso quello bancario).