(massima n. 1)
Ogni qualvolta la parte abbia la possibilitā di richiedere l'esibizione dei documenti che interessano, ai sensi degli artt. 210 ss. c.p.c. (in relazione all'art. 2711, secondo comma, c.c.), questo č sufficiente ad escludere che il giudice possa disporre del potere d'ordinare d'ufficio un'ispezione avente ad oggetto quei medesimi documenti, atteso che l'ordine d'ispezione ex art. 118 c.p.c. rientra tra i poteri d'ufficio del giudice, il cui esercizio č perciō stesso logicamente subordinato alla mancanza di idonei mezzi dei quali possa avvalersi la parte sulla quale grava l'onere della prova.