(massima n. 1)
Non č viziata da omessa motivazione la sentenza nella quale il giudice non abbia preso in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale, dal momento che la legge consente di desumere solo elementi indiziari dalla mancata risposta della parte, consentendo di ritenere come ammessi, valutato ogni altro elemento di prova, i fatti dedotti nell'interrogatorio.