(massima n. 1)
Nelle cause di valore inferiore a due milioni, il giudice di pace è tenuto a pronunciarsi sulle eccezioni espressamente previste dalla legge, sulle eccezioni con cui si fa valere un fatto impeditivo o estintivo e sulle mere difese, con cui si nega la sussistenza di un fatto costitutivo e l'omessa pronuncia dà luogo a violazione di legge ex art. 112 c.p.c.; non ha, invece, l'obbligo di pronunciarsi sulle difese con cui di deduce l'applicabilità di una norma sostanziale e, in caso di omessa pronuncia, non è configurabile un vizio del procedimento; infatti, dovendo il giudice di pace decidere secondo equità e senza motivare sul perché ritenga di discostarsi dal principio di diritto sostanziale, non può sussistere per lo stesso un obbligo di motivare in merito alla richiesta di applicazione di una norma irrilevante nella struttura del giudizio di equità.