(massima n. 1)
Il potere decisionale equitativo del giudice di pace - esprimente un'equità formativa (o sostitutiva) della norma da applicare e non correttiva (o integrativa) di una norma giuridica preventivamente individuata - attiene al solo piano delle regole sostanziali del giudizio concernenti la domanda di attribuzione del bene della vita proposta dalla parte (e, quindi, utilizzabili in funzione della decisione di merito) e non anche le questioni di ordine processuale le quali, per il loro rilievo pubblicistico, non si sottraggono al principio di stretta legalità. Con riferimento a tali ultime questioni va considerato che il procedimento davanti al giudice di pace, in base all'art. 311 c.p.c., è retto, per tutto ciò che non è regolato nel titolo secondo del libro secondo del codice di rito o in altre espresse disposizioni, dalla norme relative al procedimento davanti al tribunale in quanto applicabili, oltre che da quelle contenute nel libro primo del codice stesso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza nella quale un giudice di pace aveva ritenuto di risolvere secondo equità la questione preliminare della propria competenza per territorio che, peraltro, nessuna delle parti gli aveva posto).