(massima n. 1)
Il giudizio di equitą del giudice di pace trova posto soltanto nella decisione del merito della causa e per quanto attiene alla regola sostanziale da applicare alla domanda di attribuzione del bene della vita proposta dalla parte. Esso si traduce, con riferimento alla fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudicante, non nell'applicazione di una regola soggettiva e particolare avulsa dal sistema o a questo estranea, ma nella possibilitą di una mitigazione o temperamento del diritto positivo, giustificati dalla peculiaritą della fattispecie medesima e sorretti comunque da un iter argomentativo che dia conto del processo logico seguito, in guisa da consentire di cogliere la ratio decidendi.