(massima n. 1)
Il principio posto dall'art. 654 secondo comma c.p.c., secondo il quale, al fine dell'esecuzione, non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo, essendo sufficiente che nel precetto si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietą e l'apposizione della formula esecutiva, trova applicazione in ogni ipotesi di esecutivitą del decreto medesimo, e, quindi, non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio, ma anche quando venga accordata in pendenza del giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.