(massima n. 1)
Nel caso in cui il precetto sia stato intimato al debitore sulla base dalla sentenza pronunciata in grado d'appello reiettiva dell'opposizione al decreto ingiuntivo, non trova applicazione la norma dell'art. 654 c.p.c. concernente la menzione dell'atto di precetto del provvedimento che attribuisce esecutorietą al decreto e dell'opposizione della formula esecutiva, essendo costituito il titolo esecutivo che deve essere notificato al debitore esclusivamente dalla sentenza d'appello, ancorché integralmente confermativa della decisione di primo grado.