(massima n. 1)
Poiché competente a dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo č lo stesso giudice che lo ha emesso (art. 654, primo comma, c.p.c.), se il precetto menziona, al fine di identificare il titolo esecutivo (secondo comma del medesimo articolo), la data del provvedimento che ha disposto l'esecutorietā e quella in cui č stata apposta la formula esecutiva, il precetto č valido, anche se manca l'indicazione dell'autoritā dichiarante.