(massima n. 1)
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 c.p.c., a norma della quale se il titolo esecutivo č costituito da un decreto ingiuntivo non č necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietā e l'apposizione della formula esecutiva, č volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo e perciō trova applicazione in ogni ipotesi di esecutorietā del provvedimento monitorio, e non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio.