(massima n. 1)
Nell'esecuzione forzata promossa in base a decreto ingiuntivo non occorre una nuova notificazione di tale decreto, ma č sufficiente che, con l'atto di precetto, il debitore sia informato della conseguita esecutorietā del decreto medesimo, attraverso la citazione del provvedimento che abbia disposto l'esecutorietā, indipendentemente dall'osservanza di prescrizioni formali.