(massima n. 1)
In tema di azione negatoria, di cui all'art. 949 c.c., nel difetto di proposizione di una specifica domanda di accertamento positivo o, da parte del convenuto, di accertamento negativo della proprietà del bene oggetto dell'azione, la titolarità del bene stesso, ponendosi come mero requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della causa, può essere provata anche in base a presunzioni semplici. (Nella specie, le risultanze dell'atto d'acquisto dell'immobile od il possesso della cosa a partire dalla stessa data).