(massima n. 1)
Qualora l'estinzione del processo di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ancorché verificatasi ope legis, non possa essere dichiarata con ordinanza resa a norma dell'art. 653, primo comma, c.p.c., come si verifica nell'ipotesi di cancellazione dal ruolo della relativa causa e di estinzione per mancata riassunzione nel termine perentorio di un anno, alla parte che ha richiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio deve riconoscersi la facoltą di far valere la suddetta estinzione mediante istanza di declaratoria di esecutorietą dell'ingiunzione, rivolta, ai sensi dell'art. 654, primo comma, c.p.c., allo stesso giudice che ha emesso l'ingiunzione, e tale declaratoria, ove venga pronunciata nel presupposto dell'effettivo verificarsi della predetta estinzione del giudizio di opposizione, deve ritenersi legittima ed efficace indipendentemente dal fatto che fornisca per errore una diversa motivazione (nella specie, essendo stata dichiarata l'esecutorietą del decreto ingiuntivo per difetto di opposizione, in relazione ad un'erronea attestazione in proposito del cancelliere).