(massima n. 1)
La sentenza di rigetto dell'opposizione passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva conferisce al decreto ingiuntivo efficacia esecutiva, ma non lo rende titolo idoneo per l'esecuzione forzata in mancanza di un'espressa dichiarazione di esecutorietą: mancando tale dichiarazione, infatti, l'esecutorietą deve essere disposta dal conciliatore, dal pretore o dal presidente del tribunale con decreto scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 654 c.p.c.