(massima n. 1)
Il creditore che voglia far venir meno l'efficacia di un decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo contro il proprio debitore e della relativa iscrizione ipotecaria, per asserita simulazione del negozio e delle cambiali sulla cui base è stato emesso il decreto, non può chiedere tale inefficacia come conseguenza dell'accertamento giudiziale della simulazione del negozio, ma è tenuto a proporre l'opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo, nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 656, 404 (comma secondo), 405, 325 e 326 c.p.c., che subordinano, tra l'altro, l'ammissibilità dell'opposizione di terzo revocatoria, all'osservanza di termini perentori che decorrono dal giorno della scoperta del dolo e della collusione in danno del terzo e della relativa prova (la cui data deve essere, a tal fine, indicata nell'atto introduttivo del relativo giudizio).