(massima n. 1)
L'art. 659, c.p.c., in virtù del quale «se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera, l'intimazione di licenza o di sfratto (...) può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa», è applicabile anche quando il datore di lavoro conceda al lavoratore il godimento di un immobile con contratto distinto rispetto a quello di lavoro subordinato, purché sussista un collegamento tra i due contratti, il cui accertamento è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione concreta, coerente e completa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la motivazione della sentenza impugnata, che, in presenza di una specifica regolamentazione del rapporto contenuta nel contratto di locazione e, in mancanza di ogni elemento in grado di far ritenere che la concessione in godimento dell'immobile costituisse il corrispettivo, sia pure parziale, della prestazione lavorativa, ovvero fosse destinata ad agevolarne lo svolgimento, aveva escluso la possibilità di ricavare un collegamento tra i due contratti dalla generica indicazione dell'essere il conduttore dipendente del locatore e dalla circostanza che quest'ultimo era stato autorizzato a trattenere l'importo del canone dalla retribuzione mensile).