(massima n. 1)
La mancata comparizione del locatore all'udienza fissata per la convalida (anche nel caso di rinvio d'ufficio ex artt. 168 bis c.p.c. e 82 disp. att. stesso codice) fa perdere alla intimazione tutti gli effetti di carattere processuale (salvi quelli sostanziali di impedire, ad esempio, la rinnovazione tacita del contratto) e, cioè, il venir meno della possibilità di divenire titolo esecutivo nonché l'altro effetto della possibile trasformazione del procedimento in un ordinario giudizio di cognizione, non potendo la citazione, contenuta nell'intimazione, conservare in tale caso il carattere di atto autonomo distinto. Pertanto, qualora all'udienza anzidetta non compaiano né il locatore né il conduttore, il giudice, ai sensi dell'art. 662 c.p.c. — norma speciale in deroga alla norma generale dell'art. 181 c.p.c. — deve dichiarare estinto il procedimento di convalida con la conseguenza che ove, invece, rinvii la causa ad altra udienza in cui, comparso il locatore, convalida la licenza (o lo sfratto), il provvedimento è nullo.