(massima n. 1)
Nel sequestro giudiziario, il custode — anche se non è legittimato a chiedere l'accertamento della titolarità di un diritto reale sul bene sequestrato, essendo la sua legittimazione correlata a situazioni sorte nel corso della sua amministrazione e ricollegabili ad atti da lui posti in essere in tale qualità — può stare in giudizio come attore e come convenuto a tutela della conservazione del bene e per preservare la funzione strumentale del provvedimento cautelare; in particolare il custode è legittimato all'azione diretta ad assicurarsi la disponibilità del bene funzionale all'incarico da assolvere nell'ipotesi in cui l'atto contestato, per le modalità con cui è attuato, sia suscettibile di pregiudicare l'esercizio delle funzioni e gli interessi alla cui tutela è preposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, non avendo il giudice, innanzi al quale il custode aveva proposto azione di accertamento della inefficacia o nullità della cessione delle quote di una Srl sequestrate intervenuta dopo la sua nomina, verificato se ne sussistesse la legittimazione in correlazione all'esercizio dei poteri in concreto conferitigli ed al contenuto ed alle finalità della misura cautelare disposta).