(massima n. 1)
Il sequestro liberatorio, previsto dall'art. 687 c.p.c., può essere disposto dal giudice solo in presenza di una richiesta ad iniziativa del debitore, nel caso in cui il debitore medesimo contesti il debito, o abbia dubbi sulla individuazione del creditore e voglia cautelarsi in vista della decisione del giudice al fine di non subire gli effetti della mora; ne consegue che, una volta che sia stato disposto il sequestro liberatorio della somma che si assume dovuta, nel caso che il giudizio di merito si chiuda con la condanna del debitore, egli non può essere chiamato a rispondere anche per gli interessi e la rivalutazione sulla somma dovuta.