(massima n. 1)
In tema di negatoria servitutis, l'azione tendente a far dichiarare la libertą del fondo dell'attore non muta qualificazione per il fatto che il convenuto opponga, in via di eccezione, di essere comproprietario del fondo stesso, rendendo cosģ necessario, ma pur sempre mezzo al fine, l'accertamento della proprietą, il cui onere probatorio ricade in ogni caso a carico dell'attore, mercé la produzione di un valido titolo di acquisto.