(massima n. 1)
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la proposizione della domanda di annullamento di un accordo transattivo intervenuto tra i coniugi per lo scioglimento della comunione dei beni non consente la trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, c.p.c. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontą delle parti. Peraltro, nel caso in cui il tribunale non abbia dichiarato l'inammissibilitą della domanda di annullamento, decidendola nel merito con il rito speciale previsto per la causa di separazione, la sentenza contiene una statuizione (quanto meno implicita) sulla connessione comunque idonea a determinare, in sede d'impugnazione, l'applicabilitą dell'art. 40, terzo comma, cit., trovando applicazione il principio dell'apparenza, in virtł del quale il mezzo d'impugnazione va individuato in base alla qualificazione della domanda compiuta dal giudice "a quo", con la conseguenza che l'appello cumulativo avverso le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado č validamente proposto nelle forme del rito ordinario, anziché in quelle del rito camerale previsto per il giudizio di separazione.