(massima n. 1)
Il procedimento di cui all'art. 709 ter c.p.c. (inserito dall'art. 2 della legge n. 54 del 2006), di competenza del giudice del procedimento di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio e affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio, č soggetto al rito camerale, ai sensi dell'art. 737 ss. c.p.c., e quando abbia ad oggetto i provvedimenti sanzionatori adottati in caso di inadempienze dei genitori o quelli aventi ad oggetto la soluzione delle controversie tra i genitori in ordine alle modalitā di affidamento dei figli e all'esercizio della potestā genitoriale (anche nei conflitti concernenti le questioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell'art. 155, terzo comma, c.c. e nelle controversie riguardanti la "interpretazione" dei provvedimenti del giudice che potrebbero condurre non ad una modifica ma ad una loro pių precisa determinazione e specificazione), esaurita la fase del reclamo, non č ricorribile per cassazione, pur coinvolgendo diritti fondamentali dell'individuo, non assumendo contenuto decisorio (attenendo piuttosto al controllo esterno sulla potestā), nč carattere di definitivitā.