(massima n. 2)
Poiché, ai sensi dell'art. 716 c.p.c. — il quale dispone che l'interdicendo o l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto dagli artt. 419 e 420 c.p.c. — l'interdicendo o l'inabilitando conservano il libero esercizio dei propri diritti processuali, il tutore o il curatore provvisorio non assumono, limitatamente all'ambito del giudizio di interdizione o di inabilitazione, né la veste di parti necessarie in proprio del giudizio, né quella di rappresentanti processuali dell'interdicendo o dell'inabilitando. Da ciò deriva che la notifica al tutore provvisorio o al curatore provvisorio dell'atto di impugnazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 719 c.p.c., avverso la sentenza che ha provveduto sulla interdizione o sulla inabilitazione, non è conseguente ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, ma ha la finalità di una mera denuntiatio litis sicché la mancanza di detta notifica non importa la nullità del procedimento.