(massima n. 1)
Nell'azione di regolamento di confini, mentre l'attore è dispensato dal proporre un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte essendo essa implicita nella proposizione di detta azione, il convenuto, ove intenda non solo resistere alla domanda altrui, ma anche ottenere la restituzione del terreno che assume essere ingiustificatamente occupato in eccedenza, ha l'onere di proporre tempestivamente apposita domanda riconvenzionale, sia pure avente contenuto analogo e reciproco rispetto a quella proposta dall'attore. In mancanza di una domanda riconvenzionale il giudice non può, pertanto, disporre il rilascio della porzione che risulti illegittimamente goduta dall'attore ed ove lo faccia ricorre il vizio di ultrapetizione. Per ottenere il rilascio il convenuto, in mancanza di un rilascio spontaneo dell'attore, deve agire con un successivo giudizio, facendo valere l'intervenuto accertamento sullo stato di godimento.