(massima n. 1)
La domanda di risarcimento ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilitą civile dei magistrati, va proposta con ricorso, e non con citazione, atteso che, dalle caratteristiche della fase iniziale del processo, regolata dall'art. 5 legge cit. e relativa al giudizio di ammissibilitą della domanda, si desume che detta fase č improntata alla sommarietą e caratterizzata dalle forme del procedimento camerale, il che lascia trasparire all'evidenza che intenzione del legislatore era quella di prevedere, anche senza espressa indicazione, l'uso del ricorso, come č confermato, altresģ, dal principio generale contenuto nell'art. 737 c.p.c., che espressamente stabilisce che i provvedimenti che debbono essere pronunziati in camera di consiglio (come quello che definisce il giudizio di ammissibilitą ex art. 5 cit.) si chiedono con ricorso al giudice competente, che pronunzia con decreto.