(massima n. 2)
La controversia tra il coniuge superstite e l'ex coniuge per la ripartizione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (e succ. modif.), del trattamento di reversibilità non comporta la necessità della presenza in giudizio dell'Istituto che eroga la pensione, a differenza di quanto avviene nella diversa ipotesi, disciplinata dal secondo comma della citata disposizione, del rapporto tra l'ex coniuge e l'Istituto in assenza di un coniuge superstite. Ciò tuttavia non esclude che, anche in presenza di un coniuge superstite, la parte possa avere interesse a coinvolgere l'Istituto in giudizio, affinché la sentenza faccia stato anche nei suoi confronti e si eviti il rischio che esso assuma una posizione di estraneità rispetto al contenuto della decisione.