(massima n. 1)
I provvedimenti di apposizione e rimozione dei sigilli, previsti dagli artt. 752 e seguenti c.p.c. non hanno contenuto decisorio, in quanto sono tipicamente diretti a tutelare l'interesse generale alla conservazione del patrimonio ereditario in mancanza di un erede certo che si immetta nel possesso dei beni, e non gią le contrastanti pretese di uno od altro pretendente all'ereditą, tutelabili in sede cautelare con i procedimenti contenziosi di sequestro giudiziario o conservativo. Tali provvedimenti, pertanto, non sono impugnabili col rimedio del regolamento di competenza.