(massima n. 1)
Perché gli inventari di tutela, di eredità beneficiata o fallimentare o fatti in seguito ad apposizione di suggelli, disposta dall'autorità giudiziaria immediatamente dopo l'apertura della successione, possano ritenersi idonei a vincere la presunzione di cui al primo comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, [v. ora art. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637], (con le conseguenze previste nei successivi commi della stessa norma), è necessario che i detti inventari siano redatti secondo le tassative disposizioni dell'art. 775 c.p.c. e che contengano — in ogni caso — o la certificazione della inesistenza di gioielli, denari e mobilia, ovvero l'indicazione del loro valore (minore rispetto a quello risultante dall'applicazione del criterio presuntivo), sul quale possa essere concretamente computata l'aliquota dell'imposta. In particolare, non è idoneo a vincere la suindicata presunzione l'inventario per accettazione di eredità beneficiata che, di fronte alla contestata opportunità, da parte degli interessati, di inventariare alcuni oggetti (nella specie, mobili), contenga la semplice descrizione di essi e non anche la stima, giacché in questa ipotesi, pur producendo l'inventario effetti civili, difetta di un dato essenziale per i calcoli richiesti dalla norma tributaria.