(massima n. 1)
La presunzione di esistenza nell'asse ereditario di gioielli, denari e mobilia in una percentuale predeterminata rispetto al valore dell'asse ereditario medesimo non č vinta ai sensi dell'art. 31, comma primo R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) [v. ora art. 5 26 ottobre 1972, n. 637], da un verbale di inventario redatto nello studio del notaio rogante da cui risulti l'inesistenza di tali beni, ove siffatto verbale non rechi l'indicazione che il notaio si č recato nell'abitazione del de cuius per effettuare la ricognizione diretta dei beni inesistenti, atteso che l'incompletezza, quantunque non ascrivibile a colpa dell'erede, concerne proprio gli elementi afferenti alla presunzione. Peraltro ai predetti fini č irrilevante una successiva attestazione rilasciata dallo stesso notaio e certificante che egli si era recato nell'abitazione del de cuius, prima di procedere alla relazione, trattandosi di una semplice scrittura privata al di fuori dell'ambito della funzione documentativa pubblica. Un verbale d'inventario anche se inidoneo a superare la presunzione di esistenza nell'asse ereditario di gioielli, denari e mobilia in una percentuale predeterminata rispetto al valore dell'asse ereditario medesimo, in quanto non recante l'attestazione della ricerca direttamente effettuata nell'abitazione del de cuius per accertare l'inesistenza di tali beni, č perō valido ad evitare la decadenza degli eredi dal beneficio dello spostamento del termine per la presentazione della denuncia di successione ai sensi dell'art. 56, comma secondo, R.D. n. 3270 del 1923.