(massima n. 1)
La procedura di liquidazione dell'ereditā beneficiaria č obbligatoria soltanto quando i creditori abbiano proposto opposizione (art. 498 c.c.); altrimenti, essa č rimessa all'iniziativa dell'erede (art. 495 c.c., in relazione all'art. 503). In pendenza di detta procedura, i creditori possono iniziare azione di condanna contro l'erede, pur avendo presentato la dichiarazione di credito prevista dall'art. 498 c.c., data la completa autonomia fra l'azione individuale del singolo creditore, diretta a fare accertare la sussistenza della sua ragione creditoria, e la procedura li liquidazione, che presuppone il giā avvenuto accertamento della consistenza attiva e passiva dell'ereditā.