(massima n. 1)
Il provvedimento emesso a conclusione del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche, allorquando vi sia contrasto fra le parti, tanto se di accoglimento, quanto se di rigetto dell'istanza di liberazione, pur essendo decisorio, in quanto derivante da un procedimento contenzioso a carattere sommario su diritti, non può considerarsi definitivo, e, quindi, equiparabile ad una sentenza in senso sostanziale, essendo ridiscutibile, in sede di cognizione piena, mediante domanda di accertamento, positivo o negativo, delle condizioni della cancellazione, con la conseguenza che è inammissibile nei suoi confronti la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la ricorribilità per cassazione del provvedimento con cui il presidente del tribunale, senza procedere alla designazione del giudice per il procedimento, nonché alla fissazione dell'udienza di comparizione, dovute ai sensi dell'art. 793 c.p.c., aveva dichiarato inammissibile una domanda di liberazione da ipoteche, ritenendo che l'irritualità di tale provvedimento di chiusura del procedimento non influisse sul regime ad esso applicabile).