(massima n. 1)
L'abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., sancita dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense (firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121), disposizioni le quali — con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici — contengono un espresso riferimento all'applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c. (così l'art. 4 del protocollo addizionale, in relazione all'art. 8 dell'Accordo); ne consegue che il giudice italiano, al fine di decidere sulla domanda avente ad oggetto la predetta dichiarazione di efficacia, deve continuare ad applicare i menzionati articoli del codice di rito civile, i quali risultano perciò connotati, relativamente a tale specifica materia ed in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 della Costituzione (comportante la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali), da una vera e propria ultrattività.