(massima n. 1)
In tema di declaratoria di esecutivitā della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullitā del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, di uno dei bona matrimoni (cioč il consenso al vincolo d'indissolubilitā) occorre che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero fosse da questo effettivamente conosciuta ovvero conoscibile con l'ordinaria diligenza, atteso che, ove le suindicate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietā con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ne consegue che il giudice italiano č tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilitā di tale esclusione da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimitā della pronuncia ecclesiastica di nullitā; la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo eventualmente acquisiti, non essendovi luogo in fase di delibazione ad alcuna integrazione di attivitā istruttoria.