(massima n. 1)
La clausola compromissoria che prevede la nomina del terzo arbitro mediante «accordo delle parti», non è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 809 c.p.c., per mancata determinazione delle modalità di nomina di tale arbitro, tenuto conto che la nomina stessa non risulta di impossibile attuazione pratica, perché, in difetto di accordo, trova applicazione analogica l'art. 810 c.p.c., non conseguente possibilità per le parti di chiedere che essa venga effettuata dal presidente del tribunale.