(massima n. 1)
È valida la clausola compromissoria per arbitrato rituale con la quale le parti rimettano ad un terzo, già identificato nella clausola stessa, la nomina di uno degli arbitri, in quanto ciò soddisfa l'esigenza dell'accordo in ordine al meccanismo di designazione, dovendosi esso ritenere perfezionato con l'assenso dato al negozio, il quale implica anche adesione alla clausola che contempla la composizione del collegio arbitrale e le modalità della sua costituzione.