(massima n. 1)
Se pił parti hanno contrattualmente stabilito di devolvere la decisione di determinate controversie tra le stesse alla competenza di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, da nominare ai sensi dell'art. 809 c.p.c., tale clausola compromissoria č valida se si accerta, a posteriori e in base al petitum e alla causa petendi, che i centri di interesse sono polarizzati in due soli gruppi omogenei, ossia sostanzialmente in due parti, sģ da giustificare l'applicazione di un meccanismo binario per la nomina degli arbitri.